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DM 37/08

INCENTIVI E NORMATIVE > NORMATIVE TECNICHE > ANTINCENDIO

11/04/2008 - La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale decreto 22 marzo 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" ha in parte modificato la documentazione da produrre per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.
In particolare, nella seconda ed ultima fase per ottenimento del certificato di prevenzione incendi, che consiste nella richiesta di sopralluogo al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, è necessario produrre una documentazione che attesti l'effettiva adozione delle misure di sicurezza previste nel progetto precedentemente approvato e l'adempimento delle eventuali prescrizioni aggiuntive formulate dallo stesso Comando all'atto del rilascio del parere di conformità.

Alla domanda di sopralluogo va allegata la documentazione tecnica atta a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Per quanto concerne gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge 46/90, andava presentata la dichiarazione di conformità redatta in riferimento all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

La sostituzione della legge 46/90 con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 ha modificato in parte la dichiarazione di conformità per questa tipologia di impianti che adesso va realizzata in riferimento all'articolo 7 del suddetto decreto ed in particolare va resa sulla base del modello di cui all'allegato I al decreto, cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto realizzato da un professionista iscritto negli albi professionali se gli impianti sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10 o, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
La dichiarazione di conformità può anche essere rilasciata dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, del dm 22/01/2008, n. 37 secondo il modello di cui all'allegato II del decreto.

 
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